ESTRATTO
DELLA NORMATIVA
La direttiva RoHS impone
ai produttori e alle imprese della relativa subfornitura
di adeguarsi alle relative prescrizioni entro il 1° luglio 2006
La direttiva comunitaria 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nota
anche come direttiva RoHS, recepita nel nostro ordinamento
con il D.Lgs. 151/2005, impone ai produttori e alle imprese della
relativa subfornitura di adeguarsi alle relative
prescrizioni entro il 1° luglio 2006.
Da tale data le apparecchiature elettriche ed
elettroniche nuove immesse sul mercato non devono contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo
esavalente, bifenili polibromurati
(PBB) o etere di difenile polibromurato
(PBDE), fatte salve apposite deroghe stabilite
nell’allegato 5 al decreto e fatti salvi i dispositivi medicali e le apparecchiature di monitoraggio
e controllo. Sono inoltre esclusi
i pezzi di ricambio per le riparazioni
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 1° luglio 2006
L’adeguamento a tale normativa sta creando problemi a diversi
operatori, sia per aspetti interpretativi non ancora chiariti dalla Commissione,
sia perché l’eliminazione di talune sostanze in queste apparecchiature comporta
la sostituzione di tecnologie consolidate ed affidabili con nuovi procedimenti
e materiali non altrettanto sperimentati.
APPLICAZIONI
ESENTATE DAL DIVIETO D’USO
· Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte,
sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
· 2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici
sino ad un massimo di:
- alofosfato
10 mg
- trifosfato con tempo
di vita normale
5 mg
- trifosfato con tempo
di vita lungo
8 mg
· Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
· Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente
menzionate nel presente allegato.
· Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
· Piombo come elemento di lega nell´acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso,
alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
· Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione
(ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l´85% o più di piombo),
· Piombo
in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a
array, apparecchiature di commutazione, segnalazione
e trasmissione per reti infrastrutturali come pure
per reti di gestione per le telecomunicazioni,
· Piombo nei componenti
ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).
· Cadmio
e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione
delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica
della direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell´immissione sul mercato e dell´uso
di talune sostanze e preparati pericolosi.
· Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi
di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi
ad assorbimento.
· Piombo
usato nel sistemi di connessione a pin.
· Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica
· Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
· Piombo
in saldature composte da più di due elementi, per
la connessione fra i piedini e l´involucro dei microprocessori, con un contenuto
in piombo tra l´80% e l´85% in peso
· Piombo nelle saldature per realizzare una connessione
elettrica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all´interno
dei circuiti integrati flip chip.
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N.B. Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1%
in peso di piombo,
mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile
polibromuurato (PBDE) e dello 0,01
% in peso di cadmio; per materiale omogeneo di intende un´unità che non pụ essere meccanicamente disaggregata in
più materiali separati